Avviso alla Cittadinanza

Pubblicata il 17/05/2023
Dal 17/05/2023 al 15/10/2023

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 17-05-2023
 
IL SINDACO
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o di esplosioni;
VISTA la Legge Regionale 31/08/1998, n.14;
VISTA la determina Sindacale n. 22 del 19/06/2009 con la quale viene aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile per rischio incendio;
VISTO l'art. 9 della Legge 01/03/1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 04/08/1984, n. 424;
VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;
VISTI gli artt.17, 57, e 59 del T.U.L.P.S.;
VISTI gli artt. 423, 425, 449 e 650 del C.P.;
VISTO l'art. 33 della legge 27 dicembre 1941, n°1570;
VISTO l'art. 185, comma 1, lett. O del D.Lsg. 152/2006;
VISTA la circolare prot. n. 16924 del 13.05.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 13/08/2014;
 
ORDINA
 
In considerazione delle alte temperature che usualmente si misurano nel nostro territorio in coincidenza del periodo estivo, oltre che della concomitanza di condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione di incendi (aridità, venti, presenza di vegetazione secca facilmente combustibile),
 
NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 DI GIUGNO E IL 15 DI OTTOBRE:

1) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi lungo gli stradali e le trazzere presenti nel Comune di Piazza Armerina, hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre da covoni di cereali, erbe e foglie secche o da altra materia combustibile, fino a 20 metri dal ciglione stradale. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo gli stradali, ove sono in corso lavori di incatramatura. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza della precedente disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 del C.P.

2) È proibita l'accensione delle restoppie.

3) L'accensione dei fuochi nelle campagne, ove necessario, è consentita solo a mezzo di bruciatori o fornelli a gas o macchine equivalenti equipaggiate da idonei mezzi portatili per l'estinzione (estintori).

4) È vietata la combustione sul campo dei residui vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi. Tali residui potranno essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

5) È assolutamente vietato, in ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio di areostati, nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia o da quella dei campi ove presenti terreni cespugliati o covoni, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti e infiammabili.

6) È vietato fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi o nei terreni cespugliati. Si fa obbligo ai proprietari e ai conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie durante il loro impiego, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

7) I conduttori di mietitrebbia per l'impiego del mezzo devono provvedere: a) a rimuovere le polveri combustibili degli elementi di macchina soggetti a riscaldamento; b) a munire il mezzo di un estintore idrico; c) ad astenersi dal fumare nel corso della trebbiatura.

8) Si fa obbligo ai concessionari di impianti esterni G.P.L. anche per uso domestico, di richiedere l'autorizzazione per il successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di tenere sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5,00 metri;

9) Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di 
depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso telefonicamente ai numeri sottoindicati:

115 - VIGILI DEL FUOCO;
1515 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE:
112 – NUMERO UNICO EMERGENZA

11) La presente ordinanza ha valore di regolamento e le violazioni a quanto in essa disposto saranno punite, ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, senza pregiudizio per eventuali azioni penali; la suddetta sanzione può cumularsi a quella prevista dell’art. 11 del regolamento dei fuochi controllati in agricoltura. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è  il Comando di Polizia Locale.

12) Si allega il vigente regolamento dei fuochi controllati in agricoltura, l’allegato è parte integrante dell'atto.

Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza va pubblicata sull' Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale

 
Il Sindaco
Avv. Antonino Cammarata



in allegato:
1. ordinanza sindacale n. 24 del 17-05-2023

Allegati

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