Statuto Comunale - Art. 32 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell’elezione del Presidente del Consiglio.
2. La composizione, il numero dei componenti, le competenze e le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.
3. Le Commissioni hanno funzione istruttoria referente e redigente dei provvedimenti di competenza e del Consiglio.
4. Nell’ambito delle rispettive competenze le commissioni vigilano, riferendo periodicamente al Consiglio, sull’attività amministrativa del Comune e dei suoi uffici sull’attuazione del programma e sull’attività delle istituzioni, Consorzi, Aziende e società appartenenti al Comune.
4 bis. bis. La costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti viene votata in forma palese, previa segnalazione in apertura di seduta da parte dei Capigruppo dei consiglieri designati da ciascuno gruppo.
5. Commissioni speciali, possono essere costituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento, per svolgere inchieste sulla attività dell’Ente o indagini e studio su materie di particolare interesse il Comune.
6. Ciascuna commissione, nella sua prima seduta, elegge il Presidente e il Vice Presidente nel proprio seno con le modalità stabilite dal Regolamento delle Commissioni permanenti che definisce il funzionamento delle stesse.
7. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti vengono pubblicizzate mediante affissione all’Albo Pretorio della convocazione almeno tre giorni prima della data fissata. La convocazione è fatta pervenire ai consiglieri componenti a capigruppo con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale.


 
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