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Commissioni Consiliari Speciali
Statuto Comunale - Art. 32 - Commissioni Consiliari
1.
Il Consiglio istituisce commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella
dell’elezione del Presidente del Consiglio.
2.
La composizione, il numero dei componenti, le competenze e le modalità di funzionamento delle commissioni
sono disciplinate dal regolamento.
3.
Le Commissioni hanno funzione istruttoria referente e redigente dei provvedimenti di competenza e del
Consiglio.
4.
Nell’ambito delle rispettive competenze le commissioni vigilano, riferendo periodicamente al Consiglio,
sull’attività amministrativa del Comune e dei suoi uffici sull’attuazione del programma e sull’attività delle istituzioni, Consorzi, Aziende e società appartenenti al Comune.
4 bis.
bis. La costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti viene votata in forma palese, previa segnalazione in apertura di seduta da parte dei Capigruppo dei consiglieri designati da ciascuno gruppo.
5.
. Commissioni speciali, possono essere costituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento, per svolgere inchieste sulla attività dell’Ente o indagini e studio su materie di particolare interesse il Comune.
6.
. Ciascuna commissione, nella sua prima seduta, elegge il Presidente e il Vice Presidente nel proprio seno con le modalità stabilite dal Regolamento delle Commissioni permanenti che definisce il funzionamento delle stesse.
7.
. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti vengono pubblicizzate mediante affissione all’Albo Pretorio della convocazione almeno tre giorni prima della data fissata. La convocazione è fatta pervenire ai consiglieri
componenti a capigruppo con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale.
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